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Prestazioni energetiche edifici, ecco il nuovo DM Requisiti Minimi

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31 Luglio 2025

Via libera delle Regioni al decreto che aggiorna il DM 26 giugno 2015 introducendo nuove prestazioni dell’involucro, punti di ricarica dei veicoli elettrici e ponti termici

31/07/2025 - Ieri la Conferenza Unificata ha raggiunto l’intesa sul decreto che aggiorna i criteri minimi di prestazione energetica degli edifici, favorendo l’uso delle rinnovabili e l’integrazione delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici.

 

Il nuovo DM Requisiti Minimi aggiorna e integra il DM 26 giugno 2015 sulle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e la definizione dei requisiti minimi degli edifici.

 

Il decreto - del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministro della Salute e il Ministro della Difesa - mira ad aggiornare e integrare le normative esistenti, disciplinando aspetti relativi a:

 

- benessere termo-igrometrico degli ambienti interni;

- sicurezza in caso di incendi;

- rischi connessi all’attività sismica;

- infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici.

 

Prestazioni energetiche edifici, i nuovi Requisiti Minimi

Il nuovo DM Requisiti Minimi apporta modifiche specifiche al DM 26 giugno 2015, tra cui:

 

- integrazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici nell’ambito di intervento;

- nuove definizioni, come ‘parcheggio adiacente all’edificio’ e ‘ponte termico’;

- aggiornamento delle norme tecniche di riferimento per il calcolo della prestazione energetica, inclusa la soppressione di alcune e l’introduzione di UNI/TS 11300-5, UNI/TS 11300-6 e UNI EN 15193 per illuminazione;

- modifiche a criteri generali, gestione impianti e strumenti di calcolo.

 Il nuovo DM Requisiti Minimi fa riferimento a diverse direttive e decreti legislativi:

- Direttiva (UE) 2018/844 sulla prestazione energetica nell’edilizia;

- Dlgs 19 agosto 2005, n. 192, che attua la direttiva 2018/844;

- Dlgs 3 marzo 2011, n. 28, sulla promozione dell’uso di energia da fonti rinnovabili;

- Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sull’efficienza energetica;

- Decreto Legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, sull’infrastruttura per i combustibili alternativi;

- Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sulla promozione dell’uso di energia da fonti rinnovabili.

 

Gli Allegati 1 e 2 del DM 26 giugno 2015 sono sostituiti integralmente dagli Allegati al nuovo DM Requisiti Minimi.

 

Prestazioni energetiche degli edifici, criteri e requisiti

Gli allegati al nuovo DM Requisiti Minimi forniscono un quadro dettagliato per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, definendo i criteri, i requisiti minimi e le prescrizioni specifiche a seconda della tipologia e del livello di intervento. Mirano a garantire l'efficienza energetica, il benessere interno e l'integrazione di tecnologie sostenibili.

 

Allegato 1: Criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici

Calcolo della Prestazione Energetica

La prestazione energetica si determina sulla base dell'energia annuale necessaria per un uso standard dell'edificio, includendo fabbisogni per riscaldamento, raffrescamento, ventilazione, acqua calda sanitaria e, nel settore non residenziale, illuminazione, ascensori e scale mobili. Il calcolo deve essere conforme alle normative tecniche UNI e CTI allineate con le direttive UE. L'energia da fonti rinnovabili prodotta in loco contribuisce al fabbisogno per lo stesso vettore energetico, fino a copertura totale, ma l'eccedenza esportata non concorre. Sono forniti i fattori di conversione in energia primaria (non rinnovabile e totale) per diversi vettori energetici (es. gas naturale, energia elettrica da rete, biomasse, solare termico)

Classificazione degli Edifici

Gli edifici sono classificati in base alla loro destinazione d'uso. In caso di destinazioni d'uso miste, le parti vanno valutate separatamente e l'edificio classificato in base al volume climatizzato prevalente.

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